martedì 20 gennaio 2015

martedì 20 gennaio 2015 Cos'altro dobbiamo dimostrare?

E' così che intendiamo tutelare gli interessi della comunità gradese?






  • In data 16 Settempre 2014 è stato rilasciato il permesso di costruire n.20 per le opere di urbanizzazione primaria del Comparto B  - Sacca dei Moreri,  sebbene in assenza di opportuna copertura fidejussoria:  la garanzia fideiussorie del 25/06/2008, di €.11.382.357,01 (Atto aggiuntivo rep.3547 dd.22/07/2005)  era decaduta già il  30/10/2008 (pochi mesi dopo la stipula della polizza)  per avvenuta cancellazione della società Isifin SpA da parte della Banca d'Italia (ex art.106 TUB).
  • Tale permesso in data 3 novembre 2014  veniva sospeso per 30 giorni con contestuale avvio di procedimento di revoca.
  • In data 5 Dicembre 2014 il Consorzio Lido Moreri otteneva ulteriori 20 giorni  di proroga della sospensiva al fine di produrre quell’idonea fideiussione di cui sopra, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Convenzione Urbanistica dd. 30/05/2012 - Rep. n.3997/2012.
  • In data 8 Gennaio 2015 veniva  presentata dal Consorzio Lido Moreri una proposta di fidejussione rilasciata dal “Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI REALE con sede a Roma” iscritta al n. 42035 della sezione “Intermediari Finanziari” ex art.155 comma 4 .
  • In data 16 Gennaio 2015a firma del Segretario Generale del Comune di Grado che nel frattempo aveva a se avvocato la pratica,  veniva accettata la suddetta fideiussione e contestualmente veniva revocato il provvedimento di sospensione del Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione primaria del Comparto B – Sacca dei Moreri.
    Occorre sottolineare che stando al chiarimento in materia di rilascio di garanzie da parte della Banca d’Italia EUROSISTEMA, i CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (CONFIDI) Si distinguono tre tipologie:

    a) le banche di garanzia collettiva fidi,

    b) i confidi iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 TUB,
    c)  i confidi iscritti nella sezione dell’elenco generale ai sensi dell’art. 155, comma 4, del T.U.B.

    Che “Mentre i soggetti di cui alle lettere a) e b) possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria  in quanto soggetti sottoposti a vigilanza di sana e prudente gestione, i confidi iscritti ai sensi dell’art. 155, comma 4, del TUB,  nell'apposita sezione dell’elenco generale, possono svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella “prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie” volta a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003) nonché attività connesse e strumentali. A tali operatori è pertanto vietato l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico, nonché l’esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari.

    La Banca d’Italia inoltre aggiunge che i  CONFIDI  che operano sensi dell’art. 155, comma 4, del T.U.B. bancario.  “non sono tenuti ad accantonare risorse patrimoniali commisurate alle obbligazioni contratte, con i conseguenti rischi per i beneficiari delle garanzie eventualmente rilasciate.”

    Occorre aggiungere che l’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  in materia di GARANZIE sulle OPERE PUBBLICHE, con il Documento di consultazione circa le  “Problematiche in ordine alluso della cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 del Codice)” , sull'esclusione delle garanzie degli intermediari finanziari  sottolinea come 
    […]  "Tra l’altro la Banca d’Italia ha segnalato un fenomeno “allarmante”rappresentato dalle gravi difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti, anche quelle attive nei settori ordinari, escussione della garanzia ricevuta a garanzia del contratto da parte di intermediari finanziariSi tratta di rischi assunti da intermediari non commisurati alle loro strutture patrimoniali ed organizzative, o anche da soggetti non autorizzati a svolgere tali attività in quanto non iscritti nell'elenco speciale di cui al richiamato art. 107 del TUB, né assoggettati a vigilanza prudenziale da parte di Banca d’Italia bensì sottoposti a forme di controllo più blande (confidi ex art 155, c.4 e intermediari ex art. 106 TUB)."
    […] "Si deve quindi ritenere che la nuova normativa possa offrire strumenti nel complesso adeguati per la valutazione e il controllo dell’affidabilità dei soggetti che operano sul mercato, facendo venire meno le resistenze delle stazioni appaltanti ad estendere la previsione normativa che ammette la possibilità che la cauzione definitiva possa essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco “107” per i settori ordinari anche ai settori cd. speciali.
    In ogni caso si ritiene che, almeno in una prima fase di attuazione della nuova normativa sugli intermediari finanziari persista la necessità di verificare la loro idoneità a rilasciare fideiussioni mediante l’inserimento degli estremi dell’autorizzazione.”

    Sempre in tema di tutela dell’interesse pubblico, meritevole di attenzione risulta essere la situazione patrimoniale del “Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI REALE”, garante sulle opere di urbanizzazione primaria della cosiddetta “Grado 3” per un importo pari a € 5.687.000,60

    Il Consorzio, proveniente da Napoli, è stato costituito il 19.3.2013 e  iscritto il 01.8.2013 presenta 5 soci: PAPALE Luigi, SCIROCCO Renato, ROMEO Laura, PAPACENA Corona,  CENTRO FORMAZIONE PSV & GROUP S.A.S. . di AMATO Cristina.
    Nonostante l'obbligo di legge a tutt'oggi non è stato depositato nessun bilancio o situazione patrimoniale.

    Occorre sottolineare come le precedenti garanzie fideiussorie del 25/06/2008 per  €.11.382.357 erano decadute già il  30/10/2008 , per avvenuta cancellazione della precedente società fideiussoria Isifin SpA da parte della Banca d'Italia (ex art.106 TUB). Ovvero, prima ancora dell’adozione della VARIANTE al P.R.P.C. Comparto B Sacca Moreri avvenuta in data   30.11.2010 e della rispettiva approvazione ad opera del Consiglio Comunale avvenuta in data  20.01.2012.

    E che il caso di UNIPERSONALITA’ del Consorzio Lido Moreri, al cui interno figurava la sola ditta Limbara, segnalato dal nostro gruppo in Consiglio Comunale,  si era risolto in data 8 Gennaio 2015 con l’ingresso di un nuovo socio ( l’ “Immobiliare Leonardo da Vinci srl” ). Non è dato ancora a sapersi se l’Immobiliare Leonardo da Vinci srl risulti proprietaria di terreni nel Comparto B – Sacca dei Moreri.

    Quadro riassuntivo:

    • Il Comune di Grado dal 30 Ottobre 2008 è privo di idonea garanzia fideiussoria per €.11.382.357,01   sulle opere di urbanizzazione primaria della “Grado 3”,  per avvenuta cancellazione della società Isifin SpA da parte della Banca d'Italia (ex art.106 TUB).
    • Tale RILEVANZA veniva esposta con un’interrogazione e con una mozione a firma dei Consiglieri di Lber@  e dava corso ad una sospensiva del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione primaria affinché il Consorzio Lido Moreri producesse IDONEA polizza fideiussoria.
    • Il Comune di Grado, nella persona del Segretario Generale dott. Santi Terranova, i data 16 Gennaio 2015 revocava l’atto di sospensiva e considerava IDONEA una polizza fideiussoria da parte del “Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI REALE”,  richiedendo come prerequisito  la sola appartenenza della suddetta società all’elenco di quelle che operano sensi dell’art. 155, comma 4, del T.U. bancario.
    • Successive nostre verifiche hanno evidenziato come la Banca d’Italia e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  in materia di GARANZIE per gli ENTI PUBBLICI, ritengano FONDAMENTALE l’iscrizione delle società fideiussorie nell’elenco di quelle che operano con l’art. 107 del T.U.B. (non il 106 e tantomeno l’art. 155, comma 4 richiesto dal nostro Comune)
    • In ultima analisi occorre evidenziare a CHIARE LETTERE come, Nonostante l'obbligo di legge a tutt'oggi il “Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI REALE” che dovrebbe garantire la somma di € 5.687.000,60 non ha  depositato nessun bilancio o situazione patrimoniale

      A questo punto ci chiediamo dove stia l’interesse pubblico in questa vicenda e chi lo dovrebbe tutelare e come si possa ritenere IDONEA una fideiussione con il solo prerequisito dell'iscrizione all'ex art. 155, comma 4, del T.U.B.

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