LA LEGGE 10/1977 , DETTA ANCHE LEGGE BUCALOSSI, DAL NOME DEL MINISTRO CHE L’HA REDATTA, È LA LEGGE CHE STABILISCE TUTTE LE NORMATIVE E GLI OBBLIGHI RIGUARDANTI L’EDIFICABILITÀ DEI SUOLI.
Queste Fideiussioni servono a garantire l’adempimento di tutti gli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate dai costruttori per le opere di urbanizzazione primaria o secondaria.
Gli oneri di urbanizzazione primaria sono tutte le opere che servono per rendere edificabile un’area che sarà successivamente di pubblica utilità.
Un esempio di queste è rappresentato dalle strade a servizio degli insediamenti, gli spazi destinati ai parcheggi, le fognature, le condotte per l’acqua potabile, la rete per la distribuzione dell’energia elettrica, gli spazi verdi, la rete del gas, la rete del telefono e l’illuminazione pubblica e in generale tutto ciò che serve al funzionamento di uno o più immobili previsti in una determinata zona.
Gli oneri di urbanizzazione secondaria invece costituiscono quei servizi urbanistici che servono al normale funzionamento della vita sociale e comunitaria come le scuole materne, gli asili nido, le scuole dell’obbligo, i mercati, gli edifici religiosi e tutti quei servizi che fanno parte delle esigenze territoriali di un’area.
La società di costruzioni che ha costruito degli immobili in una determinata zona, oltre che alla costruzione degli immobili stessi, deve accollarsi anche la spesa degli oneri di urbanizzazione indispensabili per il funzionamento di un’area abitata.
La società costruttrice deve dichiarare al comune la spesa complessiva degli oneri di urbanizzazione da costruire e l’ente comunale chiede una fideiussione che il costruttore dovrà fornirgli a garanzia della buona riuscita delle opere di urbanizzazione primaria.
Solitamente il comune può richiedere la garanzia sull'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione o solo su quella parte dell’importo che il costruttore per mancanza di liquidità non può immediatamente coprire.
In caso di sinistro, ovvero se il costruttore venisse meno agli obblighi concordati nella fideiussione, la società che ha emesso la polizza fideiussoria garantisce pagando al comune l’importo richiesto al posto del costruttore.
La fideiussione può essere emessa da una Compagnia di assicurazioni abilitata all’emissione di Cauzioni in Italia o da una società finanziaria ex art 107 TUB, vigilata dalla Banca d’Italia o da una Banca.
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