MOZIONE
di annullamento atti Comparto B - Sacca Moreri.
Gruppo Consiliare di Liber@
Premesso che:
in data 16 settempre 2014 veniva rilasciato il Permesso di Costruire n.20 per le opere di urbanizzazione primaria del Comparto B - Sacca dei Moreri, sebbene in assenza di idonea copertura fidejussoria: la garanzia fideiussoria del 25/06/2008, di €.11.382.357,01 (Atto aggiuntivo Rep.3547 dd.22/07/2005) era decaduta già il 30/10/2008 (pochi mesi dopo la stipula della polizza) per avvenuta cancellazione della società Isifin SpA da parte della Banca d'Italia (ex art.106 TUB);
in data 16 settempre 2014 veniva rilasciato il Permesso di Costruire n.20 per le opere di urbanizzazione primaria del Comparto B - Sacca dei Moreri, sebbene in assenza di idonea copertura fidejussoria: la garanzia fideiussoria del 25/06/2008, di €.11.382.357,01 (Atto aggiuntivo Rep.3547 dd.22/07/2005) era decaduta già il 30/10/2008 (pochi mesi dopo la stipula della polizza) per avvenuta cancellazione della società Isifin SpA da parte della Banca d'Italia (ex art.106 TUB);
tale permesso di costruire in data 3 novembre 2014 veniva sospeso per 30 giorni, con contestuale avvio di procedimento di revoca;
in data 5 dicembre 2014 al Consorzio Lido Moreri venivano concessi ulteriori 20 giorni di proroga della sospensiva, al fine di produrre quell’idonea fideiussione di cui sopra, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Convenzione Urbanistica Rep. n.3997/2012 dd. 30/05/2012;
per effetto di ritardata notifica (18/12/2014), il termine della proroga scadeva il 7 gennaio 2015;
solo in data 8 gennaio 2015, quindi oltre il termine di proroga, il Consorzio Lido Moreri presentava una <proposta> di fidejussione, rilasciata dal “Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI REALE con sede a Roma” iscritta al n. 42035 della sezione “Intermediari Finanziari” ex art.155 comma 4;
in data 16 Gennaio 2015 la suddetta fideiussione veniva accettata e contestualmente revocato il provvedimento di sospensione del Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione primaria del Comparto B – Sacca dei Moreri;
Stando al chiarimento in materia di rilascio di garanzie da parte della Banca d’ItaliaEUROSISTEMA, ai CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (CONFIDI) iscritti nella sezione dell’elenco generale ai sensi dell’art. 155, comma 4, del T.U.B. è vietato l'esercizio di prestazioni di garanzie nei confronti del pubblico;
la Banca d’Italia aggiunge che i CONFIDI, che operano sensi dell’art. 155, comma 4, del T.U.B.non sono tenuti ad accantonare risorse patrimoniali commisurate alle obbligazioni contratte, con i conseguenti rischi per i beneficiari delle garanzie eventualmente rilasciate;
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in materia di GARANZIE sulle OPERE PUBBLICHE, nel Documento di consultazione circa le “Problematiche in ordine alluso della cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 del Codice)” sottolinea un fenomeno “allarmante” segnalato dalla Banca d’Italia.
“Si tratta di rischi assunti da intermediari non commisurati alle loro strutture patrimoniali ed organizzative, o anche da soggetti non autorizzati a svolgere tali attività in quanto non iscritti nell'elenco speciale di cui al richiamato art. 107 del TUB, né assoggettati a vigilanza prudenziale da parte di Banca d’Italia bensì sottoposti a forme di controllo più blande(confidi ex art 155, c.4 e intermediari ex art. 106 TUB)";
Occorre evidenziare come risulti tutt’ora incerta la situazione patrimoniale dei 5 soci del “Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI REALE” del quale non sappiamo niente, visto chenonostante l'obbligo di legge a tutt'oggi non è stato depositato nessun bilancio o situazione patrimoniale;
Desta ulteriore preoccupazione il fatto che il “Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI REALE”,garante sulle opere di urbanizzazione primaria della cosiddetta “Grado 3” per un importo di € 5.687.000,60, in un anno e mezzo di vita abbia già cambiato per ben tre volte l’indirizzo dellasede legale, trasferendosi da Napoli a Roma;
Va rimarcato come già le due precedenti garanzie fideiussorie (San Remo SpA dd.30/09/2004 per €.6.539.838,50 prestata anteriormente alla firma della 1^ Convenzione del 22/07/2005; Isifin Spa dd.25/06/2008 per €.11.382.357,01 a valere sull'Atto Aggiuntivo alla Convenzione Rep.3547 dd.22/07/2005) erano decadute anzitempo poiché ciascun garante era:
• stato posto in liquidazione coatta nel 2008 (San Remo SpA);
• cancellato dalla Banca d'Italia ex art.106 T.U.B. in data 30/10/2008 (Isifin SpA);
ovvero prima ancora dell’adozione della VARIANTE al PRPC Comparto B Sacca Moreri, avvenuta in data 30.11.2010, e della sua approvazione, avvenuta con delibera consiliare n.1 del 20/01/2012;
Occorre altresì evidenziare come il caso di UNIPERSONALITA’ del Consorzio Lido Moreri, al cui interno figurava la sola ditta Limbara, segnalato da Liber@ in Consiglio Comunale, si sia <apparentemente> risolto solo in data 8 gennaio 2015, con l’ingresso di un nuovo socio: l’“Immobiliare Leonardo da Vinci Srl”.
Non è ancora dato sapere se l’Immobiliare Leonardo da Vinci Srl risulti proprietaria di terreni nel Comparto B – Sacca dei Moreri.
Inoltre,
PRESO ATTO del venir meno dei presupposti essenziali alla sottoscrizione di accordi convenzionali, e successivo rilascio di autorizzazioni, costituiti da garanzie fideiussorie decadute anzitempo (San Remo SpA per €.6.539.838,50 ed Isifin SpA per €.11.382.357,01);
CONSIDERATO anche il venir meno del presupposto essenziale, costituito dal mancato deposito di idonea garanzia fideiussoria di €.5.687.608,60 (Convenzione rep. n.3997 del 30/05/2012), previsto prima del rilascio del Permesso di Costruire;
ATTESO che anche il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, dalla data di notifica dell'Atto di Sospensiva prot. n.27051/UEP del 03/11/2014, è spirato invano;
CONSIDERATO che anche l'ulteriore termine di 20 giorni naturali e consecutivi, dalla data di notifica del prot. n.29740 del 06/12/2014, è spirato invano;
CHE anche la garanzia Confidi Reale, peraltro presentata fuori termine, non può ritenersi idonea per le motivazioni espresse;
Tutto ciò premesso
il Consiglio Comunale impegna sindaco e giunta:
a mettere in atto, con effetto immediato e senza indugio alcuno, tutte le iniziative volte ad annullare, in autotutela, gli atti sottoscritti, autorizzati, emessi o ricevuti, a partire dal 2008, anno a partire dal quale sono venute meno le garanzie fideiussorie, presupposto essenziale di tutti gli atti susseguenti;
inoltre, a prevedere, per tutte le Convenzioni Urbanistiche:
1) che le garanzie fideiussorie debbano essere prestate da primario istituto bancario, o primaria compagnia di assicurazioni (elenco di cui all'art.107 T.U.B.);
2) che la garanzia fideiussoria debba essere di importo pari agli “oneri” di urbanizzazione primaria ed alle aree per le opere di urbanizzazione secondaria, da cedere a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale, nonché pari agli “oneri” di tutte le opere di urbanizzazione secondaria che il lottizzante prevedesse di realizzare a scomputo degli “oneri” di urbanizzazione secondaria previsti dalle NTA;
3) al deposito della prevista idonea polizza fideiussoria <anticipatamente> alla sottoscrizione delle Convenzioni;
4) che la copertura temporale della garanzia fideiussoria sia pari alla durata (decennale) del Piano;
5) la facoltà, per il Comune, di optare tra l'accettazione della garanzia fideiussoria o l'incameramento dell'intera somma prevista dal computo metrico estimativo, per tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Distinti saluti
Gruppo consiliare di Liber@
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