"Il terreno non è
inquinato, lo dice l’ARPA"...
di Dario Raugna
Capogruppo di Liber@ in Consiglio comunale
"Il terreno non è inquinato, lo dice l’ARPA".
Così il Piccolo sintetizza nel titolo di un articolo, quanto sostenutodall’avvocato che tutela gli interessi del gruppo Zamparini. Circa la mozione presentata in Consiglio da Liber@ e votata all’unanimità, l’avvocato Borgna dice:
«Quella mozione parte da una ricostruzione dei fatti parziale e incompleta, l’assenza di inquinanti su quel terreno è già stata attestata dall’Arpa nel maggio del 2008 e l’esito delle verifiche non è mai stato smentito»
Caro avvocato, può essere che la sua tesi sia pure corretta, ma essendo stata materia trattata nel corso di un processo, andava convalidata in tale sede e non sui giornali. La tesi che Lei propone, almeno sino ad ora, pare non abbia avuto pieno successo nelle aule giudiziarie. Leiricorderà inoltre che anche il dirigente dell’ARPA è stato citato a testimoniare sulla attestazione che Lei cita, ma non l’ha potuto fare perché "si è avvalso della facoltà di non rispondere" in quanto, nel corso di quella udienza, è stato informato di essere sotto indagineper “reato connesso”.
Noi siamo comunque felici che Lei ci rassicuri, ma ci deve consentire che le motivazioni della sentenza che condanna Andrea Maurizio Zamparini e gli altri tre imputati scritte da un Giudice terzo, evochino in noi almeno un dubbio e consentirà pure che le sue affermazioni ad un giornale non vengano ritenute di per se sufficienti a dipanarlo.
Se vuole vediamo assieme cosa scrive il giudice dott.ssa Rossella Miele nella sua ricostruzione circa la relazione dell’Arpa datata Maggio 2008, che era servita alla Pubblica Amministrazione per concedere la Sanatoria edilizia per i riporti in quota eseguiti in val Cavarera.
“Nel caso di specie, tanto l'accertamento di compatibilità paesaggistica, in base al quale il Comune di Grado ha emesso il permesso di costruire in sanatoria, quanto l'autorizzazione paesaggistica sono stati emessi sulla base di presupposti che non hanno consentito una ricostruzione affidabile dell'effettiva natura ed entità e delle conseguenze sull'ambiente dei lavori posti in essere negli stralci I bis e II bis, minando così alla base la possibilità di una corretta valutazione da parte dell'Amministrazione procedente.”
Ad apparire degno di nota è poi, in particolare, il fatto che la P.A. abbia fondato le sue valutazioni sulla relazione ARPA datata "maggio 2008", risultata non solo incerta sotto il profilo della datazione e della provenienza, ma soprattutto inaffidabile nei contenuti, sotto il profilo specifico dell'eventuale presenza di sostanze inquinanti nel materiale riportato nell'area.
Come evincibile dalla mera lettura della suddetta relazione, la stessa non offre un quadro completo in merito alle caratteristiche del materiale riportato, in quanto l'ARPA, dopo aver specificato i criteri in base ai quali aveva effettuato i campionamenti nelle diverse porzioni dell'area interessata, annullato il campione CV3 (dichiarato non conforme nella fase di accettazione per un'apparente discordanza nelle codifiche riportate su contenitore e cartellino), ha ritenuto di non dover effettuare la ripetizione del campionamento sulla vasta area nel contesto della quale era stato prelevato il campione predetto.
Deposizione di CARTAGINE PAOLO, direttore del Servizio di Valutazione Impatto Ambientale, hadichiarato che non aveva notato la discrasia nell'indicazione del campione di bianco ambientale, presente nella relazione dell’ARPA: laddove se ne fosse reso conto, non avrebbe rilasciato la V.I.A. favorevole.
PORRO PAOLA, in servizio presso l'Ufficio V.I.A., aveva visto la relazione ARPA datata maggio 2008, che le era stata consegnata da Paolo Cartagine, la teste ha specificato che, se le fosse risultato che il materiale inquinato da idrocarburi non corrispondeva al punto bianco, ma ad uno dei campioni prelevati dall'ARPA sui cumuli riportati, avrebbe dato atto del fatto che l'attività di riporto aveva avuto un impatto sotto il profilo ambientale e le sue conclusioni sarebbero state diverse.
DECISIONE DEL GIUDICE
S'impone pertanto la declaratoria (dichiarazione) d'inefficacia dell'attestazione di compatibilità paesaggistica, del permesso di costruire in sanatoria e dell'autorizzazione paesaggistica e va emesso, di conseguenza, ai sensi dell'art. 181 comma 2 d.lgs. 42/04 l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Caro Avvocato, come vede sulla relazione ARPA del maggio 2008, più di qualcuno ha sollevato dei dubbi. Sta scritto in atti ufficiali, basta leggerli!
Nessun commento:
Posta un commento