sabato 29 novembre 2014

Interrogazione di Liber@ sulla "Grado 3"

Interrogazione su rilievi emersi da controllo politico-amministrativo stato dell’arte

“Piano Particolareggiato Comunale di iniziativa privata denominato: Variante al P.R.P.C. Comparto B – Sacca dei Moreri – Grado”










Ricordando ancora una volta a tutti i cittadini gradesi (sostenitori o meno di Liber@, non ha alcuna importanza) che il primo ruolo dell'opposizione è quello di esercitare il controllo sulla cosa pubblica (e no quel de 'ndà a beve biceri con Edi);
Sempre disposti a girarci dall'altra parte qualora ci venisse dimostrato che così facendo otterremmo un mondo migliore per noi e per i nostri figli;
Poiché 9 Milioni di euro di opere di urbanizzazione, che ci spettando di diritto, non sono bruscolini;


In attesa che venga discussa e votata la ns. mozione, pubblico una nostra recente interrogazione, datata 25.11.2014,  alla quale mi verrà risposto quanto prima, ma comunque entro 30 gg.

Intanto godetevi questo filmato, cosa diceva il sindaco in campagna elettorale




Al Sig. Sindaco  del Comune di  G R A D O

Nell’ambito delle funzioni di controllo dell'attività politico-amministrativa, attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto, il Gruppo consiliare di Liber@, in data 13/10/2014, nelle persone dei Consiglieri comunali Dario Raugna e Fiorenzo Facchinetti, si recava presso la Segreteria Generale del Comune di Grado per accedere agli atti relativi al “Piano Particolareggiato Comunale di iniziativa privata denominato: "Variante al P.R.P.C. Comparto B – Sacca dei Moreri – Grado”, dove emergeva quanto segue:

  • Nello Schema di Convenzione, allegato alla delibera consiliare n.1/2012 votata nella seduta del 20/01/2012, ditta lottizzante e proprietaria delle aree risulta essere ilConsorzio Lido Moreri; nella susseguente convenzione, siglata congiuntamente il 30/05/2012 dall'arch. A. De Luisa, per il Comune, dal geom. M. Burba, per il Consorzio Lido Moreri, con rogito del Segretario generale dott. S. Terranova,  ditta lottizzante e proprietaria delle aree risulta essere invece la Immobiliare Limbara Srl., come evincibile dagli stralci qui sotto riportati:


  • Dalla lettura della Convenzione Urbanistica dd. 30/05/2012 - Rep. n.3997/2012, i suddetti Consiglieri apprendevano inoltre che la Immobiliare Limbara Srl, proprietaria dei terreni oggetto della lottizzazione, figurava come unico socio del “Consorzio Lido Moreri” (Ditta Lottizzante). Tale anomalia viene descritta all’art.3 dello Studio n.134-2013/I ad opera del Consiglio Nazionale del Notariato come un possibile caso di “intervenuta unipersonalità”, le cui conseguenze possono portare allo scioglimento della società consortile.
    http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/consorzi-societa-consortili/134-13-i.pdf

  • Fa specie notare come questa evidenza fosse già presente all'atto di approvazione della delibera consiliare n.1/20.01.2012, e della successiva stipula della Convenzione del 30/05/2012 – Rep. n.3997/2012, come da stralcio di visura camerale qui sotto riportato: 

    • Preoccupati per  la “fragilità” giuridica del Consorzio, passibile di scioglimento per “sopravvenuta unipersonalità”;  vista la scarsa consistenza dello stato patrimoniale della Immobiliare Limbara Srl (€.17.492 di patrimonio netto al 31/12/2012), le perdite d'esercizio (€ 387.018 al 31/12/2012 ed € 201.966 al 31/12/2013);  l'esiguo capitale sociale (€ 10.400,00) e le dimensioni della lottizzazione (mq.267.461), una delle più grandi mai avvenute nel Friuli Venezia Giulia; Considerate inoltre le  consistentiipoteche di 1°, 2° e 3° grado per almeno 67,5 milioni di euro sugli immobili della lottizzazione, con le accessioni ed i miglioramenti, senza eccezione alcuna, e tutte le pertinenze, inclusi gli impianti esistenti o che possano in seguito esservi introdotti, nonché sulle nuove costruzioni che venissero eseguite, oltre il diritto di ipoteca simultanea, in sicurezza e garanzia del capitale di 4 milioni di euroil Gruppo consiliare di Liber@ appuntava la propria attenzione sulla garanzie fideiussorie;
    • Nel settembre 2014il Comune di Grado aveva già concesso al lottizzante ben 3 Permessi di Costruire (09/09/2014 per la messa in quota dei terreni, 11/09/2014 per opere di urbanizzazione private e 19/09/2014 per opere di urbanizzazione primaria)sebbene non era presente, agli atti, idonea fidejussione a cui il Permesso di Costruire si sarebbe dovuto subordinare; il Capo Ufficio Tecnico arch. A. De Luisa ricordava di un’altra fidejussione che tuttavia  non poteva ritenersi idonea a garantire quanto stabilito dalla Convenzione vigente per un ammontare complessivo di€.8.944.578,80, come risulta dal Computo Metrico Estimativo, pervenuto al n.7939 del Protocollo generale il 24/03/2012 a firma del geom. Mario Burba, Presidente del Consorzio Lido Moreri.

      In data 03/11/2014, a firma del dirigente arch. A. De Walderstein (prot. n.27051/UEP), dopo venti giorni di “riflessione procedimentale” da parte dei ns. uffici (istituto a noi sconosciuto - Nda)veniva  quindi emesso l’atto di sospensiva,ma per uno soltanto dei tre Permessi di Costruire (n.20 del 16/09/2014), di cui riportiamo due stralci:

dove veniva chiesto alla ditta lottizzante produrre idonea polizza fideiussoria, della durata di soli tre anni per un importo pari a € 5.687.608,60.

Successive verifiche effettuate dal ns. Gruppo Consiliare evidenziavano come le garanzie fideiussorie del 25/06/2008, di €.11.382.357,01 (Atto aggiuntivo rep.3547 dd.22/07/2005), a cui faceva riferimento l’Arch. De Walderstein al capo C dell’atto di sospensiva,  con una somma massima garantita stabilita dall’Art.3 della Convenzione Urbanistica Rep.3997/2012” erano decadute già il  30/10/2008 per avvenuta cancellazione della società Isifin SpA da parte della Banca d'Italia (ex art.106 TUB). Ovvero, prima ancora dell’adozione della VARIANTE al P.R.P.C. Comparto B Sacca Moreri avvenuta in data   30.11.2010 e della rispettiva approvazione ad opera del Consiglio Comunale avvenuta in data  20.01.2012.
  1. http://www.notiziariofinanziario.com/2013/07/22/elenco-completo-delle-societa-finanziarie-ex-art-106-del-tub-cancellate/
  2. http://www.notiziariofinanziario.com/2013/07/22/elenco-completo-delle-societa-finanziarie-ex-art-106-     del-tub-cancellate/
  3.  https://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/isifin)

    (Nda. La Isifin, dopo varie peripezie tra cui un'istanza di fallimento, da visura camerale, trasferisce la sua sede legale in GB e muore) 

  • Occorre sottolineare che  la ditta lottizzante, durante i venti giorni di “riflessione procedimentale”, in data 27/10/2014, ha potuto consegnare la scheda di “Comunicazione Inizio Lavori” su ben due dei tre premessi di costruire, pur in assenza di idonea copertura fideiussoria,   in ottemperanza a quanto stabilito all’Articolo 5 – Modalità di attuazione delle previsioni di P.R.P.C. – Norme di Attuazione: “successivamente alla sottoscrizione della Convenzione urbanistica…la Ditta lottizzante potrà presentare istanza per il conseguimento del permesso di costruire per:
    - Opere di urbanizzazione primaria da Cerere al Comune…;
    - Infrastrutture e reti Tecnologiche funzionali alle UMI che si intendono edificare…;
    - Messa in quota dei terreni

    Successivamente
     al rilascio dei permessi di edificare per le opere sopra elencate potranno essere rilasciati anche i permessi di edificare per la realizzazione degli edifici previsti dal presente Piano Attuativo;
  • Inoltre, fa specie osservare come la comunicazione di sospensiva relativa a uno soltanto dei tre permessi di costruire non sia stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Grado, dove è apparsa esclusivamente una notifica di giacenza indirizzata al geom. Burba, in rappresentanza del Consorzio Lido Moreri.
  • Da ultimo, tra gli allegati alla Convenzione dd.30/05/2012, in conformità al P.R.P.C. approvato con delibera consiliare n.1 del 20/01/2012, figura anche “La linea di battigia tra Palazzetto dello Sport e Camping Al Bosco – Grado” che non è affatto rispettosa dell'Accordo siglato tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 18/11/2011 . In attesa della elaborazione del Piano Paesaggistico regionale, ed ai fini della individuazione degli strumenti urbanistici delle aree tutelate ex lege di cui all'art.142, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 42/2004, tale Accordo sancisce che la delimitazione della linea di battigia della Laguna di Marano Lagunare e Grado è quella indicata nell'elaborato in allegato sub A all'accordo stesso, reso in formato pdf (lo stesso elaborato è depositato, su supporto vettoriale, in formato “Mdb” e “Shp”).                         La linea di battigia confezionata e prodotta dal lottizzante, invece, spancia in maniera evidente verso mare, ben oltre i “triangolini blu” che delimitano la linea dell'Accordo Ministero/Regione, con l'evidente intento di traslare verso mare le limitazioni imposte dai 300 metri della prevista fascia di rispetto.

    A tal proposito riportiamo la delimitazione linea di battigia, elaborato sub A, Accordo Regione FVG/Minstero per i Beni e le Attività Culturali siglato il 18/11/2011 evidenziando, come punto di riferimento, il pennello antistante la linea di battigia.


    e la linea di battigia prodotta dal lottizzante ed allegata alla Convenzione dd.30/05/2012:


ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA EMERSO INTERROGLIAMO IL SINDACO PER SAPERE:

  1. Come mai  la Convenzione Urbanistica dd.30/05/2012 differisca in maniera sostanziale dallo Schema di Convenzione deliberato dal Consiglio comunale (delibera n.1 del 20/01/2012): nello Schema di Convenzione compare, come ditta lottizzante e proprietaria dei lotti, il Consorzio Lido Moreri mentre, nella Convenzione vigente, compare, per la prima volta, quale ditta lottizzante e proprietaria delle aree, la Immobiliare Limbara Srl.
  2. Come mai, nonostante le nostre sollecitazioni ad una maggiore attenzione, proprio sul versante delle garanzie fideiussorie, dopo venti giorni di “riflessione procedimentale”, nell’atto di Sospensiva, si arrivi ad affermare a firma dell’Arch. De Walderstein che siamo in presenza di una somma massima garantita superiore a quella stabilita all’art. 3 della Convenzione Urbanistica ep.3997/2012 e se tale circostanza sia tutt’ora confermata.
  3. Perché un probabile caso di “sopravvenuta unipersonalità”, le cui conseguenze possono portare allo scioglimento del Consorzio/Ditta Lottizzante, non venga rilevata e segnalata alla CCIA prima della stipula della Convenzione (Arch. A. De Luisa per il Comune di Grado, geom. M. Burba per la ditta lottizzante, con rogito del Segretario generale del Comune di Grado dott. S. Terranova).
  4. Perché non si sia prontamente provveduto, durante i diciannove giorni  riflessione procedimentale”, all’emanazione di un provvedimento di sospensiva prima che la ditta lottizzante desse  “Comunicazione di Inizio Lavori” su ben due dei tre permessi di costruire , sebbene non fossero presenti le opportune garanzia fideiussoria come da Articoli 3; 4; 7; 8 e 9  della Convenzione Urbanistica. Salvo poi paventare l’esposizione a possibili e fondati avvii di procedure risarcitorie ai danni dell’Ente “esporremmo l'Ente a possibili – e temo anche fondati – avvii di procedure risarcitorie” (mail dal Segretatio a Raugna 09/11/2014)
                                                      
  5. Come mai la comunicazione dell’avvenuta sospensiva su uno dei tre permessi di costruire non sia stata pubblicata all’Albo Pretorio.
  6. Perché con l’atto di sospensiva venga chiesto alla Ditta Lottizzante di produrre una idonea polizza fideiussoria della durata di soli tre anni, nonostante le prescrizioni presenti all’Art.4 comma “C” della Convenzione, dove viene stabilito un tempo per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria fissato in 5 anni dalla data di inizio lavori eventualmente prorogabili ma comunque entro il termine di validità del piano (Nda. 10 anni)….il Comune, in caso di inadempienza totale o parziale agli impegni assunti con la presente convenzione, si riserva il diritto di procedere all’esecuzione d’ufficio previa escussione della fideiussione di cui all’art.3.
    (Nda. o come si pretenda di tutelare l'interesse pubblico se l'istituto che emette le garanzie, dopo soli tre anni, ha la facoltà di rinnovare - o di non farlo -  le garanzie fideiussorie)
  7. A cosa si riferisce il permesso di costruire relativamente alle “opere di urbanizzazione privata” rispetto a quanto stabilito  all’Articolo 5 delle Norme di Attuazione – Modalità di attuazione delle previsioni di P.R.P.C.
  8. Se la linea di battigia tra Palazzetto dello Sport e Camping Al Bosco – Grado” corrisponda a quanto stabilito dall'Accordo siglato tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 18/11/2011 o a quanto prodotto dalla Ditta Lottizzante.

Distinti Saluti
Capogruppo Consiliare di Liber@
Dario Raugna
La risposta del Sindaco

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